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ARMI: alterazione

Art. 3. LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Alterazione di armi:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.

E' vietato modificare un'arma a fuoco alterandone la meccanica o le dimensioni nel senso in cui venga aumentata la potenzialità offensiva o renderne più agevole l'uso, il trasporto o l'occultamento, (questo non implica come modifica l'alleggerimento degli scatti), è quindi vietato intervenire sulla meccanica di un'arma per farla sparare a raffica quindi aumentandone la micidialità.
La lucidatura dei piani di scatto per l'uso dell'arma in gare di tiro, la sostituzione di molle e perni o percussori per migliorare la precisione di tiro nelle gare stesse non è alterazione d'arma.

E' vietato l'accorciamento delle canne per occultare l'arma, ma non montarvi un rompifiamma o un contrappeso, non è tantomeno vietato montarvi organi di mira di qualsiasi tipo sia su armi corte che lunghe che pur permettendo la miglior acquisizione del bersaglio ne peggioranno il trasporto e l'occultabilità, ad esempio i nuovi mirini olografici non rendono l'arma più micidiale, al limite migliorano la facilità di mira ma non certo il porto. 

Per la sostituzione della canna, questa va fatta da persona abilitata, oppure può essere acquistata una canna di riserva che portando un numero di matricola proprio, dovrà essere denunciata a parte alle autorità. Le canne denunciate non vanno a fare cumulo sulle armi già in possesso essendo solo parte di arma. Si possono usare canne camerate per altra munizione solo se l'arma (catalogata prima del 2010) prevede l'uso di canne intercambiabili.

Attenzione

non è alterazione d'arma montare ottiche su di esse anche se questo comporta forare e filettare parte del castello, non è alterazione migliorare gli scatti, applicare smorzatori di rinculo (compensatori), treppiedi o altri appoggi pieghevoli, mirini laser, a luce visibile e invisibile purchè omologati e a norme Europee, accorciarne il calcio per migliorarne l'appoggio la dove appare troppo lungo per il tiratore stesso, ricordando che l'arma lunga ha per misura minima (per rimanere arma lunga) quella dei 60 cm. totali, sotto i quali diventa un arma corta; nell'accorciamento de calcioli si dovrà quindi tenere presente questa misura, mentre è ancora vietato montare calcioli pieghevoli. E' permesso alleggerirne il peso, forarne la canna per ricavarne compensazione per il tiro, sostituirne parti non essenziali come mirini e tacche di mira, grilletti, molle, levette, ecc. non è alterazione di arma. Le ultime norme in materia vietano di filettare la canna ma possono essere apposti spegnifiamma imperniati o incollati anche se alcune sentenze hanno ribaltato questa tendenza si attendono le circolari del caso ma è ancora vietato filettare la canna per montarvi un spegnifiamma o smorzatore di rinculo. Non è vietato l'uso di un silenziatore ma ne è vietata la fabbricazione e l'acquisto, inoltre le nuove normative Europee sembra prevederanno presto quale parte d'arma da guerra.

Cosa importante; le armi con calcio ripieghevole ma bloccato in posizione distesa non possono essere modificate rendendo il calcio ripiegabile, la dove la lunghezza dell'arma è riportata nella ex-catalogazione o nella nova classificazione non è possibile sostituire il calcio con altro corto (es: tipo pistola per i fucili). Non è vietato l'uso di riduttori di calibro per il tiro, le canne ridotte acquistate vanno denunciate.

E' buona regola, prima di effettuare ogni modifica, controllare le specifiche riportate per la stessa arma.

 

 

  • data 2023